Sostegno alla marineria pescarese (Legge regionale Stabilità 2024, articolo 22)
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Di cosa si tratta
Reg. (CE) n. 717/2014 del 27/06/2014 – aiuti in regime “de minimis” in favore delle Imprese di Pesca che operano nel porto-canale di Pescara in relazione ai maggiori costi sostenuti per ovviare all’eccessiva usura e/o danneggiamenti subiti dalle unità di navi da pesca durante le operazioni di stazionamento uscita e rientro nel porto canale di Pescara - Legge Regionale 25.01.2024 n. 4 art. 22 (disposizioni a sostegno della marineria pescarese) – DGR n. 383 del 8 luglio 2024.
L’aiuto, denominato anche, per brevità, “Sostegno alla marineria pescarese l.r. stabilità 2024, art. 22” attua l’art. 22 (Disposizioni a sostegno della marineria pescarese), della Legge Regionale n. 4, del 25 gennaio 2024 (Legge di Stabilità regionale 2024), pubblicata sul B.U. Abruzzo 26 gennaio 2024 , n. 12 speciale, persegue l’obiettivo di compensare, in de minimis, i danni alle unità da pesca occorsi in fase di stazionamento, uscita e rientro nel porto canale di Pescara.
Esso consiste nel parziale rimborso dei costi sostenuti dalle Imprese di Pesca per ovviare all’eccessiva usura e/o a danneggiamenti subiti dalle unità da pesca durante le operazioni di stazionamento uscita e rientro nel porto canale di Pescara nel periodo compreso tra il 1/01/2020 il 9/07/2024 ( data di pubblicazione, su questo sito, della Determinazione Dirigenziale dpd022/112 di approvazione del presente Avviso pubblico).
Sono considerati ammissibili i soli costi relativi a riparazioni della carena, cioè della parte immersa in acqua (opera viva) e di altre parti soggette a usura ivi installate e/o collegate, incluse le eliche, organi di manovra e di trasmissione, cioè di quelle parti maggiormente esposte a usura, ovvero a danneggiamenti dovuti a urti con il fondale e/o incaglio in conseguenza delle precarie condizioni di navigabilità in cui versa il porto canale di Pescara e della relativa, spesso elevata, torbidità dell’acqua.
Sono inoltre ammissibili i costi per la stipula di polizze assicurative operanti durante le operazioni di uscita, rientro e stazionamento nel medesimo porto canale di Pescara.
A chi si rivolge
Possono accedere all’aiuto “Sostegno alla marineria pescarese l.r. stabilità 2024, art. 22”, applicato in regime de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 717/2014 della Commissione, le Imprese di pesca aventi sede legale in Abruzzo e iscritte al R.I.P. (Registro Imprese di Pesca) di Pescara e armatrici, alla data di presentazione dell’istanza di accesso ai benefici di cui trattasi, di unità di navi da pesca in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- iscritte negli Uffici Marittimi ricadenti nell’ambito del medesimo compartimento marittimo di Pescara,
- che operano o che hanno operato, con le medesime unità di navi da pesca, per almeno 24 mesi, anche non continuativi, nel periodo dal 1/1/2020 alla data presentazione delle istanze di acceso ai benefici , nel porto canale di Pescara,
- aventi stazza (GT) uguale o maggiore di 10;
- non rientrare nei casi di cui all’articolo 11 paragrafi 1 e 3 del Reg. (CE) 7 luglio 2021, n. 2021/1139/UE.
Come partecipare
Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico , le istanze finalizzate ai benefici del presente Avviso pubblico devono essere presentate esclusivamente a mezzo di apposita piattaforma informatica regionale:
- All’indirizzo internet http://sportello.regione.abruzzo.it, ove sono riportate le istruzioni necessarie alla compilazione della domanda stessa. L’Accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2. La presentazione della domanda è consentita dall’interessato o un suo delegato.
- Le Imprese armatrici di più imbarcazioni dovranno produrre istanze separate per ciascuna di esse;
- Non sono prese in esame domande che pervengano con altre modalità;
- L’istanza per l’ammissione all’aiuto è formulata attraverso l’invio dei seguenti documenti:
- Domanda presentata tramite compilazione on-line sulla piattaforma regionale;
- Allegato 1 (Delega per presentazione della Domanda di contributo), eventuale; Nel caso in cui la delega venga firmata con firma autografa, il sottoscrittore deve allegare anche copia di un proprio documento di identità.
- Allegato 2 (Tabella di calcolo del contributo, con dichiarazioni), parte integrante e sostanziale del presente Avviso, disponibile sulla medesima piattaforma in formato editabile, da compilare con tutti i dati richiesti, da sottoscrivere con firma digitale o con firma autografa e caricare sulla piattaforma. Alla domanda va unita la documentazione prevista all'art. 4, paragrafi 4 e 5 , dell’Avviso. Nel caso in cui la delega venga firmata con firma autografa, il sottoscrittore deve allegare anche copia di un proprio documento di identità.
- Allegato 3 (Dichiarazione ritenuta d’acconto), parte integrante e sostanziale del presente Avviso, disponibile sulla medesima piattaforma in formato editabile, da compilare con tutti i dati richiesti, da sottoscrivere con firma digitale o con firma autografa e caricare sulla piattaforma. Nel caso in cui la delega venga firmata con firma autografa, il sottoscrittore deve allegare anche copia di un proprio documento di identità.
Ove la domanda di ammissione all’aiuto e la documentazione che la correda siano inviate, in pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in esame esclusivamente l’ultimo invio.
La piattaforma di caricamento dei suddetti documenti sarà disponibile a partire dalle ore 14:00 del giorno 11 luglio 2024 e sino alle ore 24:00 del giorno 11 settembre 2024.